Per una persona cieca o ipovedente, un sito che non funziona con lo screen reader significa restare fuori: niente prenotazione online, niente pagamento, niente modulo compilato in autonomia. Fino a poche settimane fa, di fronte a un servizio digitale inaccessibile, chi usa VoiceOver o NVDA poteva protestare ma raramente ottenere l’adeguamento. Dal 23 maggio 2026 il quadro cambia. L’Agenzia per l’Italia Digitale ha pubblicato la determinazione numero 84/2026, firmata il 15 maggio, che disciplina come si accertano le violazioni sull’accessibilità e come si applicano le relative sanzioni. Il provvedimento mette in moto l’ingranaggio che finora mancava.
Un anno di European Accessibility Act di fatto senza sanzioni
L’European Accessibility Act era diventato operativo in Italia da circa un anno, ma sul piano pratico era rimasto lettera morta: nessuna multa comminata, nessun meccanismo rodato per far rispettare gli obblighi. Lo ricostruisce l’analisi di Making Science, che cita la determina 84/2026 e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 23 maggio come il passaggio che trasforma un principio in un obbligo esigibile. Il regolamento interviene sulla cosiddetta Legge Stanca (la legge 4 del 2004) e sulle disposizioni del decreto legislativo 82 del 2022, riordinando in un unico testo le regole sulla vigilanza. Per la platea dei non vedenti, tra le più penalizzate da interfacce mal progettate, si tratta del primo strumento davvero azionabile.
Prima si tratta, poi si multa
Il meccanismo non parte dalla sanzione. La determina prevede una fase collaborativa gestita dal Difensore civico per il digitale, la figura che raccoglie le segnalazioni e verifica se sono fondate. Quando la violazione risulta accertata, al soggetto responsabile viene chiesto di rimediare entro un termine definito. Solo se l’adeguamento non arriva scatta il procedimento sanzionatorio, con contestazione formale e diffida a mettersi in regola. È un percorso a termini certi, che lascia spazio alla difesa ma toglie l’alibi di chi rinviava all’infinito.
Da 5.000 a 40.000 euro, e per i grandi si arriva al 5% del fatturato
Le cifre danno la misura del cambio di passo. Le sanzioni previste dalla legge per la mancata accessibilità vanno da 5.000 a 40.000 euro a seconda della violazione: gli importi sono fissati dalle norme di rango primario, la Legge Stanca e l’articolo 24 del decreto legislativo 82 del 2022, mentre la determina 84/2026 ne disciplina l’accertamento e l’applicazione. Per le imprese di maggiori dimensioni la scala sale: le aziende con un fatturato medio superiore a 500 milioni di euro negli ultimi tre anni possono essere colpite fino al 5% del fatturato annuo. Come chiarito da AgID in una circolare applicativa, quella soglia dei 500 milioni va calcolata considerando anche le società collegate: ogni gruppo, ai fini della valutazione, conta come un’unica impresa. Per chi progetta app e servizi digitali, ignorare lo screen reader diventa una voce di rischio economico.
Il portale delle segnalazioni: SPID o CIE, e con nome e cognome
Il punto di ingresso per il cittadino è il portale segnalazioni.agid.gov.it. L’accesso avviene tramite identità digitale, SPID o Carta d’Identità Elettronica, quindi ogni segnalazione porta il nome di chi la invia: chi apre la pratica lo fa con la propria identità verificata. Per chi non vede o vede poco, questo è il canale per portare all’attenzione dell’AgID un sito della pubblica amministrazione o un servizio che con lo screen reader risulta inutilizzabile: link senza etichetta, immagini prive di testo alternativo, moduli che il lettore vocale non riesce a compilare, contenuti che il focus da tastiera semplicemente non raggiunge. Sono barriere che un utente vedente spesso non percepisce nemmeno, e che invece, per chi usa solo l’audio, bloccano l’intera operazione.
Cosa cambia, in pratica, per chi usa uno screen reader
Uno screen reader è il software che legge ad alta voce ciò che appare sullo schermo e permette di comandare il dispositivo senza vedere: VoiceOver su iPhone e Mac, TalkBack su Android, NVDA o JAWS su Windows. Funziona però solo se chi ha costruito il sito ha rispettato le regole tecniche di accessibilità. Quando queste regole vengono ignorate, il lettore vocale annuncia “pulsante, pulsante, pulsante” senza dire a cosa servono, oppure salta interi pezzi di pagina. Prima della determina 84/2026, segnalare questi difetti produceva quasi sempre silenzio. Adesso esiste una procedura con scadenze e, in fondo, una sanzione. Lo strumento va usato con criterio, documentando bene la barriera incontrata, perché la segnalazione passa per una verifica del Difensore civico prima di produrre effetti. Ma per la prima volta chi non vede ha in mano una leva reale per ottenere che un servizio digitale venga reso utilizzabile.