Un gruppo di persone cieche era stato condannato in primo grado e in appello per truffa ai danni dello Stato. La prova a loro carico, per i giudici di merito, stava in quello che ispettori e forze dell’ordine avevano filmato e verbalizzato: si muovevano negli spazi aperti con una sicurezza che, secondo l’accusa, mal si conciliava con la cecità assoluta certificata. La Corte di cassazione ha annullato quelle condanne e ha rimandato il processo indietro, spiegando che il ragionamento non regge.
La decisione è la sentenza 31445 del 2026, riportata il 19 agosto da Il Sole 24 Ore. Il principio che ne esce interessa chiunque abbia un verbale di invalidità civile per disabilità visiva, perché tocca il modo in cui si accerta l’esistenza della truffa.
Cosa avevano deciso i giudici di merito
Nei due gradi precedenti la condanna si era retta in buona parte sull’osservazione dei comportamenti quotidiani degli imputati. Muoversi da soli, orientarsi, svolgere attività ordinarie senza aiuto: da qui la conclusione che la certificazione di cecità assoluta ai sensi della legge 138 del 2001 fosse stata ottenuta con l’inganno.
La Cassazione ha censurato quel passaggio. Chi ha perso la vista da tempo, si legge nella motivazione riportata dal quotidiano economico, sviluppa capacità di percezione spaziale e compensazioni sensoriali che possono superare quelle di una persona vedente. La conseguenza è netta: la persona che non vede e che svolge con disinvoltura le proprie attività quotidiane non può per questo essere considerata un impostore.
La perizia che non era stata disposta
Il secondo rilievo della Corte riguarda le prove mediche. Agli atti c’erano esami strumentali, tra cui i potenziali evocati visivi, che documentavano l’assenza totale di visione. I giudici di merito avevano lasciato quei dati sullo sfondo e avevano respinto la richiesta della difesa di disporre un accertamento tecnico specialistico.
Per la Cassazione la verifica andava fatta in modo diverso: bisogna accertare, secondo criteri scientificamente accreditati, se i comportamenti osservati dagli investigatori fossero davvero incompatibili con le patologie alla base del riconoscimento dell’invalidità, oppure se fossero fisiologicamente compatibili con le condizioni cliniche degli imputati. È questo il compito che ora spetta al giudice del rinvio.
Cecità assoluta non vuol dire buio totale
C’è un terzo punto tecnico nella decisione, e riguarda una confusione ricorrente. I giudici di merito avevano trattato la cecità assoluta come se coincidesse soltanto con la perdita della visione centrale, senza considerare cosa può restare del campo visivo periferico. La legge 138 del 2001 classifica invece le minorazioni visive combinando residuo visivo e residuo perimetrico, e la definizione giuridica di cieco assoluto comprende situazioni cliniche diverse fra loro.
Su questo la Corte è intervenuta con una correzione di metodo: la valutazione del deficit visivo va fatta con gli strumenti della medicina legale, non ricavata per deduzione da un filmato.
Cosa dice davvero la legge 138
La legge 3 aprile 2001 numero 138 classifica le minorazioni visive incrociando due parametri, il residuo visivo e il residuo perimetrico binoculare, cioè quanto campo visivo rimane. L’articolo 2 riconosce come ciechi totali tre situazioni distinte: chi ha totale mancanza della vista in entrambi gli occhi, chi percepisce solo ombra e luce o il movimento della mano in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, e chi ha un residuo perimetrico binoculare inferiore al 3 per cento.
L’articolo 3 definisce i ciechi parziali: residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con la correzione, oppure residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento.
La definizione giuridica di cieco assoluto, quindi, comprende per legge persone che percepiscono la luce o il movimento di una mano, e comprende chi conserva una porzione minima di campo visivo. Sono condizioni compatibili con il camminare da soli lungo un percorso conosciuto, e restano dentro la certificazione.
Perché la decisione conta oltre il singolo processo
Le verifiche sui cosiddetti falsi invalidi sono una attività ordinaria dell’INPS e degli organi di polizia, e negli anni hanno prodotto processi che partono spesso dallo stesso schema probatorio: pedinamenti, riprese, relazioni sull’autonomia della persona. La sentenza 31445 non mette in discussione quel tipo di controlli, e non assolve nessuno nel merito. Fissa però il limite di quello che si può dedurre dalle immagini, e riporta la decisione sul terreno dell’accertamento clinico.
Per chi vive con una disabilità visiva certificata, il passaggio ha un effetto pratico: l’autonomia acquisita con l’addestramento, con l’uso del bastone, del cane guida o degli ausili elettronici non diventa un elemento a carico. Il processo ora torna al giudice del rinvio, che dovrà disporre la perizia e decidere sulla base di quella.
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